Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2021 – Suppl. Ordinario n. 10 il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021”.
In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al 16 giugno 2021.
Sono obbligati alla presentazione del MUD:
- Coloro che effettuano a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti;
- Imprese ed enti che effettuano recupero e/ o smaltimento di rifiuti;
- Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipi di rifiuti;
- Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art.184 co.3 lettere c), (artigianali diversi da urbani), d) (industriali diversi da urbani), g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie) che hanno più di 10 dipendenti.
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:
- Soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
- Imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
- lavorazioni industriali
- lavorazioni artigianali
- fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
- fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi
- Liberi professionisti che non operano in forma d’impresa;
- Soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo;
- Imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi).
Chi, durante l’anno 2020, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.
Sanzioni
- la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
- la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.
La gestione di tale adempimento può risultare, oltre che gravosa in termini di tempo e risorse, anche difficoltosa. Nella compilazione del MUD 2021 è facile incappare in errori, incognite e dubbi di varia natura che impediscono all’azienda di presentare la documentazione utile e corretta.
Per questo Ecopraxi mette a disposizione un team di tecnici specializzati per la compilazione dei documenti necessari a presentare il MUD 2021 in modo corretto e senza alcuna preoccupazione.
Il servizio comprende, inoltre, un audit sulla corretta tenuta dei documenti: verrà segnalata ogni eventuale non conformità riscontrata nella documentazione e verrà fornita chiara indicazione su come tenere regolarmente le scritture.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e la invitiamo a contattarci per un riscontro al numero 0971.472035 o in alternativa all’indirizzo mail d.moliterni@ecopraxi.it.