Autorizzazione paesaggistica semplificata

Dal 06/04/2017 sarà in vigore una tanto attesa semplificazione in materia di tutela dell’ambiente e paesaggio.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 13/02/2017 n. 31 sono stati identificati gli interventi e le opere in area vincolata esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli soggetti ad autorizzazione semplificata.
Sono 31 le tipologie di azione che per entità e caratteristiche, non costituiscono – secondo il legislatore – una minaccia alla bellezza dei luoghi e al valore dei beni soggetti a vincolo paesaggistico. A queste azioni se ne affiancano altre 42, comunque lievi, ma che possono avere impatto sul paesaggio e che quindi dovranno seguire un’apposita procedura amministrativa, seguendo, però, un iter semplificato (meno documentazione da presentare) e più veloce (tempistica stretta a carico dell’Amministrazione procedente).
Tra i principali interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica vi è la ricostruzione di edifici crollati a seguito di evento calamitoso, purché l’intervento avvenga entro il tempo massimo dieci anni dal sisma. Esonerate anche le demolizioni seguìte a provvedimenti repressivi di abusi, la ricostruzione fedele di edifici crollati per calamità naturali, la sostituzione di cancelli, opere interne (anche se comportano un cambio destinazione d’uso), il rifacimento di rivestimenti esterni e l’inserimento di pannelli solari sui tetti (nel rispetto di alcuni vincoli).

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Vincenzo Lagrutta | v.lagrutta@ecopraxi.it

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