Il SISTRI ovvero il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti che avrebbe dovuto eliminare i classici registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti ed il MUD è risultato un vero fallimento, compreso purtroppo solo a Gennaio 2019 quando fu definitivamente abrogato dopo una serie di partenza, diritti incamerati per anni, malfunzionamenti, eccezioni normative che hanno stravolto la gestione dei rifiuti e soprattutto doppi binari risultati praticamente inutili.
L’erede del Sistri è stato istituito formalmente dal Decreto Legge 135/2018, ma in seguito se ne sono perse le tracce, almeno fino al 5 maggio 2020, quando è stato citato in un documento dal nome intricato di “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva(UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto 169)”.
Al comma 14 dell’articolo 1 appare appunto questo registro, che è nominato nel documento con il suo acronimo R.E.N.T.R.I.
Cos’è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti?
Il Registro Elettronico dovrebbe sostituire il registro di carico e scarico, i formulari di identificazione dei rifiuti, il MUD e garantire una trasmissione continua ed in tempi brevi di tutti i dati inerenti la gestione dei rifiuti da parte degli iscritti agli organi di vigilanza.
Al Registro dovranno iscriversi:
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
E poi per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d ) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 €, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.
Il Registro Elettronico sarà gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e si comporrà di due sezioni:
- Sezione Anagrafica comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- Sezione Tracciabilità comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.
E’ bene ricordare che il Registro Elettronico prevede dei diritti da versare da parte delle imprese iscritte al nuovo sistema.
Quando lo schema di legge sarà approvato ed avremo i relativi decreti attuativi potremo iniziare a delineare un quadro più dettagliato.
Ecopraxi, società del Gruppo Meridiana Italia, dal 1993 mette a disposizione competenze e professionalità, operando nel campo della consulenza ambientale, con l’obiettivo di supportare gli operatori del settore privato e della Pubblica Amministrazione nella corretta gestione delle problematiche ambientali e nell’ottimizzazione dei processi organizzativi interni.