Pubblicati in Gazzetta i decreti attuativi su rifiuti, pile, Raee e veicoli fuori uso
Dal 26 settembre sarà in vigore il DL.vo 116/2020, ovvero la riforma della gestione rifiuti (e degli imballaggi) di recepimento della Dir. 2018/851/UE, che opera numerose e importanti modifiche alla parte IV del Testo Unico Ambientale.
Dal giorno successivo tutti – produttori, gestori, operatori, consulenti – dovranno sottostare alle nuove regole.
Definizioni, esclusioni, tasse, documentazione, responsabilità, deposito temporaneo, sanzioni, classificazione: quasi nulla rimarrà come prima!
Sulle GU dell’11 e 12 settembre sono stati pubblicati i decreti legislativi su rifiuti e imballaggi, pile e Raee, veicoli fuori uso, che sono tre dei quattro decreti di attuazione delle direttive Ue “Pacchetto economia circolare”.
Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116
“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio“.
Il decreto legislativo 116/2020, in vigore dal 26/9/2020, novella la disciplina del Codice ambientale (D.lgs. 152/2006) e in particolare la parte IV:
- titolo I “Gestione dei rifiuti” – Capo I “Disposizioni generali”, con riferimento, tra gli altri, alla responsabilità estesa del produttore, alla prevenzione della produzione, alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, ai rifiuti organici, al catasto, al registro di carico e scarico e al trasporto;
- titolo I – “Gestione dei rifiuti” – Capo III “Servizio di gestione integrata dei rifiuti”, con particolare riferimento al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;
- titolo II – “Gestione degli imballaggi”;
- titolo VI – “Sistema sanzionatorio e disposizioni finali”;
- alcuni allegati, tra cui l‘allegato C sull’elenco di operazioni di recupero e l’allegato D sull’elenco dei rifiuti con i relativi codici di classificazione.
Tra le novità, il decreto:
- Riforma la disciplina della responsabilità estesa del produttore (c.d. EPR) individuando e circoscrivendo specificamente responsabilità, compiti e ruoli;
- Introduce nuove definizioni, tra cui quella di “rifiuto non pericoloso”, “rifiuti urbani”, “rifiuti da costruzione e demolizione” e modifica altre definizioni già esistenti, tra cui quella di “gestione dei rifiuti” e “deposito temporaneo prima della raccolta”;
- Riscrive la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che è stato soppresso (a decorrere dal 1° gennaio 2019) dall’art. 6 del D.L. 135/2018 e sostituito con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), con la precisazione che fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi continuano ad applicarsi i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto, ex Dm n. 145 e n. 148 del 1998.
Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 118
“Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche“.
Il decreto legislativo 118/2020, in vigore dal 27/9/2020, apporta modifiche al D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 sui Raee (art. 1) e D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.
Il provvedimento, composto da tre articoli, interviene – sia per i Raee che per le pile – in materia di obblighi informativi da parte del Ministero, alla luce delle nuove previsioni introdotte a livello europeo, nonché in relazione ai Raee modifica la norma sui sistemi collettivi e inserisce un articolo (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico) al Titolo III recante il “Finanziamento della gestione dei RAEE”.
Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119
“Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso“.
Il decreto legislativo 119/2020, in vigore dal 27/9/2020, apporta modifiche al D.lgs. n. 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso.
Tra le disposizioni, il decreto, composto da tre articoli:
- modifica l’articolo 3 relativo alle definizioni, come quelle di “veicolo fuori uso”, di “impianto di trattamento” e “centro di raccolta”;
- modifica in vari punti l’articolo 5 relativo alla raccolta, in cui tra l’altro viene disciplinata la consegna da parte del detentore di un veicolo direttamente ad un centro di raccolta, oppure, in caso di cessione del veicolo per nuovo acquisto al concessionario, con accettazione e rilascio del certificato di rottamazione da parte di detti soggetti.