Dal Ministero dell’Ambiente la nuova modulistica per la presentazione delle richieste di intervento statale ai sensi dell’art. 309 del D.lgs 152/2006, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale. La modulistica è stata predisposta dalla Direzione generale per il risanamento ambientale ed ha l’obiettivo di uniformare le modalità di deposito delle istanze presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.
Danno ambientale e tutela: l’art. 309 del Codice Ambiente
Spiega il Ministero dell’ambiente, che ai sensi dell’art. 309 del D.Lgs. 152/2006:
- le Regioni
- le Province autonome
- gli Enti locali
- le persone fisiche o giuridiche
che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino (previste dalla Parte sesta del D.Lgs. 152/2006) possono presentare al Ministro dell’Ambiente , depositandole presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di
- danno ambientale
- minaccia imminente di danno ambientale
e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente.
Contenuto della Modulistica sul danno ambientale
La modulistica contiene la “Lista di controllo ex art. 309 del D.Lgs. 152/2006”, con allegato documento di puntuazione, al fine di uniformare le modalità di deposito delle istanze presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo Al suo interno, i riferimenti anagrafici dell’istante, per consentire l’individuazione del (presunto) danno o minaccia ambientale, dei suoi effetti e dei suoi (presunti) responsabili, nonché imporre all’istante una autovalutazione preliminare circa l’effettiva presenza di un danno o una minaccia ambientale.
Cosa si intende per ambiente e danno ambientale?
La nozione di ambiente e bene ambientale come principio dogmatico ha tratto in primo luogo origine dalla sua elaborazione dottrinale, per poi estrinsecarsi nelle sue formulazioni elaborate dalla legislazione vigente e coadiuvate dalla giurisprudenza.
È indubbio che di primo acchito il sostantivo ambiente determini un riferimento disorganico, dinamico e polivalente a fenomeni eterogenei che coinvolgono, secondo la comune visione scientifica, fattori biotici e non biotici di un ecosistema; tant’è vero che l’etimologia latina della parola trae origine dal verbo ambire, “andare intorno“. Nel 1973 il Consiglio CEE propose la definizione di ambiente come “insieme degli elementi che, nella complessità delle loro reazioni, costituiscono il quadro, l’habitat e le condizioni di vita dell’uomo, quali sono in realtà e quali sono percepiti” .
Gli orientamenti della dottrina sul Danno ambientale
Dal punto di vista dottrinale, ad un primo orientamento con il quale si indicava il termine ambiente in senso frazionato, il quale riteneva che il concetto dovesse essere riferito e distinto volta per volta ai vari settori in cui esso veniva preso in considerazione (tutela del paesaggio, urbanistica, difesa del suolo, dell’aria, dell’acqua) , se ne è affiancato un secondo il quale il concetto giuridico ed ontologico di ambiente dovesse essere inteso in modo unitario e non frazionato , già prima dell’esplicito riconoscimento, nel nostro ordinamento, della tutela dell’ambiente quale bene unitario con l’istituzione del Ministero dell’Ambiente tramite la Legge 8 luglio 1986 n. 349.
Danno ambientale e riparazione: la Legge n.349/86
La Legge 8 luglio 1986 n. 349 seppur non prevedendo una nozione di ambiente e danno ambientale, e “prendendo a prestito” l’impostazione oggettiva del risarcimento del danno dallo schema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. con una logica riparatoria ex post, aveva previsto una serie di principi derivanti dalla violazione, dolosa o colposa, di disposizioni normative o provvedimenti di legge che compromettessero l’ambiente arrecandone danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte:
- l’obbligo di risarcimento del danno nei confronti dello Stato da parte dell’autore;
- la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle violazioni ambientali, salva la devoluzione alla Corte dei Conti per le responsabilità del risarcimento del danno derivante da danno ingiusto provocato da impiegati statali;
- la promuovibilità dell’azione di risarcimento del danno da parte dello Stato e degli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo;
- la possibilità da parte di determinate tipologie di associazioni di protezione ambientale e dei cittadini di denunciare i fatti lesivi, di sollecitare l’esercizio dell’azione giurisdizionale, di denunciare i fatti lesivi e di intervenire e ricorrere in giudizio per l’annullamento di atti illegittimi;
- la responsabilità individuale per il danno ambientale e la possibilità per il giudice di ordinare, ove possibile il ripristino dei luoghi a spese del responsabile.
Proprio in quest’ottica, i fautori dottrinali della concezione unitaria hanno argomentato sull’importanza del ruolo attribuito al Ministero dell’Ambiente per le finalità di conservazione e recupero delle condizioni ambientali ottimali, per il mantenimento degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita, per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e per la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento.