Il 25 ottobre 2011 è stato pubblicato il reg. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Tale regolamento ha introdotto nuove disposizioni in materia di etichettatura.
Ecopraxi elenca di seguito le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta.
L’art. 9 del suddetto regolamento prevede che, sugli alimenti preimballati, vengano riportate le seguenti informazioni:
- Denominazione dell’alimento
- Elenco ingredienti
- Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze
- Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
- Quantità netta dell’alimento
- Termine minimo di conservazione o la data di scadenza
- Le condizioni particolari di conservazione e/o di impiego, se particolari
- Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare
- Il paese di origine o il luogo di provenienza, ove previsto
- Le istruzione per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento
- Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume
- Una dichiarazione nutrizionale
Un’altra indicazione obbligatoria riguarda il lotto (Direttiva 2011/91/UE) che deve essere riportato sull’etichetta di tutti i prodotti alimentari tranne:
- prodotti etichettati con la data di scadenza o un TMC indicato con almeno giorno e mese (prodotti conservabili per meno di 3 mesi);
- prodotti agricoli che, all’uscita dell’azienda, non sono destinati al commercio ma alla manipolazione;
- prodotti preincartati o venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale e per la loro vendita immediata (es. affettati incartati al banco);
- prodotti confezionati in recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2 ;
- gelati monodose (la dicitura del lotto deve essere tuttavia riportata sull’imballaggio globale)
L’indicazione del lotto è preceduta dalla lettera ‘L’, salvo nel caso in cui si distingua chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta.
La lettera ‘L’ non è perciò necessaria ogni qualvolta il codice sia preceduto, come è d’uso, dalla dicitura “Lotto”
La dicitura del lotto deve essere ben visibile ed essere apposta sulle singole unità di vendita, possibilmente anche sull’imballaggio complessivo.
Ecopraxi ricorda che nel caso di prodotti non destinati al consumatore, l’indicazione del lotto può essere posta solo sui documenti di trasporto o sulle fatture.
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